Card Articoli Statuto con Link
 

ART. 3 – COMPITI E FUNZIONI REGIONALI

Gestione dei rapporti e confronto stabile con l’Ente Regione Toscana sui temi di competenza istituzionale (programmazione economica regionale, piani di sviluppo toscani, assetto del territorio, sanità locale, formazione professionale regionale e bilanci della Regione nonché riforme politiche e sociali, emigrazione e immigrazione) e sulle piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell’ Ente Regione Toscana.
Sede di ricerca, concertazione ed elaborazione della politica sindacale e delle politiche settoriali, territoriali e sociali a carattere prettamente toscano.
Articolazione e determinazione del proprio ambito territoriale in totale autonomia mediante votazione del Consiglio Confederale Regionale, previo confronto con le categorie, costituendo i relativi Coordinamenti Territoriali, senza alcun vincolo di coincidenza con le strutture amministrative dello Stato.
Sede politica in cui si realizza la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali con le piattaforme settoriali e territoriali, nonché con le politiche rivendicative e contrattuali.

Coordinamento e sostegno dello sviluppo della bilateralità, delle politiche e dell’attività dell’artigianato sul territorio regionale in accordo con le categorie.
Sede politica di verifica e di gestione dei flussi di informazione a livello territoriale sulla politica degli investimenti, la riconversione e la ristrutturazione industriale, la politica attiva della manodopera (occupazione giovanile, lavoro a domicilio, CIG, formazione, e qualificazione e riqualificazione professionale, collocamento), la politica dei servizi, la legislazione economica e sociale di interesse regionale.
Verifica amministrativa sulle proprie strutture territoriali nonché i compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle stesse di tutte le strutture e articolazioni operanti in Toscana.
Coordinamento e orientamento di ogni altra forma organizzativa di presenza sul territorio regionale.
In stretto raccordo con la Struttura nazionale, assume delle responsabilità politiche e di gestione sulla formazione sindacale. In linea con le decisioni nazionali, sono trasferiti alla UIL Toscana i compiti gestionali degli Enti di cui all’art. 4 dello Statuto Nazionale e i poteri di iniziativa per l’ attività cooperativistica e per il terzo settore, l’ attività no-profit ed il volontariato.
Responsabilità delle politiche del proselitismo e per l’ incremento e per l’ampliamento della presenza organizzata sul territorio toscano, nonché dei programmi d’investimento e di sviluppo.
Titolarità, su delega della Confederazione, dei rapporti internazionali di interesse sindacale inerenti il territorio toscano, con particolare riferimento all’assistenza ed alla rappresentanza verso i lavoratori frontalieri e migranti.
Per tutte le controversie gestionali e organizzative che si dovessero manifestare nelle forme organizzative di presenza sul territorio regionale, la UIL Toscana è la prima istanza cui trasferire il confronto per la soluzione di tali problemi.
La UIL Toscana promuove ed organizza l’azione necessaria per la difesa dei diritti delle persone sul territorio; provvede alla realizzazione della politica sociale e dei servizi; coordina sul territorio la presenza della UIL nelle battaglie civili e nel volontariato; coordina le attività di servizio capaci di assicurare prestazioni efficienti ed efficaci.

ART. 4 – ORGANI DELLA UIL TOSCANA

Sono Organi regionali della UIL Toscana :

    • Il Congresso Regionale: massimo organo deliberativo espresso dai delegati del territorio toscano.
    • Il Consiglio Confederale Regionale (CCR): Organo di direzione politica e organizzativa regionale tra un congresso e l’altro.
    • L’Esecutivo Confederale Regionale: Incaricato dell’attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale.
    • La/Il Segretaria/o Generale Regionale: Rappresentante legale della UIL Toscana di fronte a terzi ed in giudizio sul territorio regionale.
    • La Segreteria Regionale: Organo collegiale di gestione esecutiva regionale.
    • La/Il Tesoriera/e Regionale: Garante della regolarità amministrativa e della contabilità della struttura regionale.
    • Il Collegio di Garanzia Regionale: Incaricato di giudicare sui ricorsi interni al livello regionale.
    • Il Collegio Sindacale Regionale: Organo di controllo contabile e vigilanza della gestione toscana.
    • La composizione e i compiti degli Organi sono regolati dal Regolamento di Attuazione e dal presente Statuto.

Il Congresso della UIL Toscana può inoltre decidere l’istituzione dell’ Assemblea Regionale, la cui composizione e compiti saranno regolati dallo Statuto regionale.

ART. 5 – CONSIGLIO CONFEDERALE REGIONALE

Il Consiglio Confederale Regionale di seguito anche ‘CCR’ è l’ organo di direzione politica ed organizzativa della UIL Toscana nel periodo che intercorre
tra un Congresso e l’altro. In linea con l’Articolo 20 dello Statuto Nazionale, esso è responsabile dell’attuazione delle delibere nel proprio ambito territoriale toscano e della Confederazione, e ne verifica l’applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.
Il Consiglio Confederale Regionale ha inoltre i seguenti compiti specifici, da
esercitarsi a livello regionale:

    • Eleggere al proprio interno, nell’ordine e con votazioni distinte: la/il Segretaria/o Generale Regionale, la Segreteria Regionale, la/il Tesoriera/e e l’Esecutivo Confederale Regionale.
    • Fissare gli orientamenti vincolanti per la politica dei servizi sindacali nel territorio regionale della Toscana.
    • Convocare il Congresso regionale sulla base delle norme e dei regolamenti confederali nazionali.

I criteri di composizione e di convocazione del Consiglio Confederale Regionale sono conformi al Regolamento di Attuazione Nazionale e dovranno essere espressione del necessario equilibrio tra strutture di Categoria e Coordinamenti Confederali Territoriali.

Il Consiglio Confederale Regionale della UIL della Toscana è composto da un numero di membri compreso tra 71 e 101 eletti dal Congresso.
Nel corso del quadriennio tra due congressi, il C.C.R. può votare a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti la cooptazione di altri membri, purché entro il limite massimo di membri sopra indicato.
Fanno inoltre parte del CCR, con diritto di voto:

    • I/Le Presidenti regionali di ITAL, ENFAP, CAF, ADOC;
    • I/Le Responsabili regionali della dell’Ufficio H;
    • Il/La Presidente del Collegio di Garanzia;
    • Il/La Presidente del Collegio Sindacale;
    • I/Le Presidenti del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali INPS di designazione UIL;
    • I/Le Coordinatori, le Coordinatrici individuati/e per: Pari Opportunità, Uil Giovani, Uil Artigianato, Uil Immigrazione, Uil Temp (come disciplinato dal regolamento Uil Toscana art.2/bis);
    • Tutti i/le componenti dei Coordinamenti Territoriali.

Partecipano altresì, con diritto di voto consultivo:

1. I/Le Componenti del Collegio Sindacale;
2. I/Le Componenti del Collegio di Garanzia;
3. I /Le Componenti del Comitato Regionale INPS designati/e dalla UIL;
4. I /Le Responsabili Regionali degli altri Enti, strutture ed associazioni collaterali della UIL,

Il C.C.R. si riunisce, ordinariamente, tre volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qual volta la Segreteria Regionale lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da un terzo dei/delle componenti o, nei casi previsti dalla legge, di Collegio Sindacale .
Il C.C.R. è convocato, di norma, dal Segretario Generale che ne fissa la data, la località e l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto, con le modalità definite dal regolamento confederale.
Le riunioni del C.C.R. sono valide quando è presente almeno il 50 % più uno dei suoi membri effettivi.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto o dallo Statuto nazionale della UIL.
I membri del C.C.R. che non partecipano ai lavori senza giustificazione per tre riunioni consecutive decadono automaticamente (Regolamento di Organizzazione, Art.6)

ART. 6 – ESECUTIVO REGIONALE: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
L’Esecutivo Confederale Regionale è l’organo incaricato dell’attuazione dei deliberati del Consiglio Confederale Regionale, è eletto dal C.C.R ed è composto da un numero di membri inferiore alla metà del numero dei componenti il C.C.R.

La definizione di tale numero è rimessa al C.C.R.
L’Esecutivo è responsabile, nel proprio ambito territoriale toscano : del coordinamento operativo e della gestione delle strutture di servizio e degli enti operanti sul territorio; delle politiche organizzative e delle iniziative per il proselitismo e i piani di sviluppo della presenza organizzata in Toscana; dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della gestione economica e finanziaria regionale; di amministrare, ove esista, il patrimonio della UIL Toscana; della gestione della democrazia interna e delle azioni disciplinari livello regionale; degli interventi per la funzionalità degli Organi, il controllo e l’intervento sulle articolazioni territoriali toscane; di assicurare la piena ed efficace funzionalità dei coordinamenti territoriali e deliberare sull’apertura di nuove sedi sindacali; di deliberare, su proposta della Segreteria Regionale, sulla istituzione di servizi a livello regionale; di provvedere alla designazione dei rappresentanti dell’Organizzazione negli Enti, Commissioni ed organismi esterni, di competenza dell’U.R.; di discutere la relazione della Segreteria sull’attività degli Enti di cui al punto precedente, nonché discutere delle attività parasindacali e dei /delle rappresentanti della UIL negli Enti e Commissioni di cui in precedenza; l’Esecutivo Regionale ha facoltà di delegare alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari ed urgenti, proprie attribuzioni.

ART. 6 BIS – RIUNIONI ESECUTIVO REGIONALE

L’Esecutivo Regionale si riunisce in via ordinaria ogni 3 mesi ed in via straordinaria ogni qual volta la Segreteria Regionale lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei/delle componenti dell’ Esecutivo stesso.
La convocazione è fatta dal/dalla Segretario/a Generale che ne fissa la data, il luogo e l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto.
Le riunioni dell’Esecutivo Regionale sono validamente costituite quando è presente almeno il 50% più uno dei membri effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto Nazionale della UIL.
Ogni componente dell’ Esecutivo Regionale ha il diritto di partecipare ai Congressi delle strutture territoriali e regionali di categoria e prendervi parola.
I/Le componenti dell’Esecutivo Regionale che non partecipano ai lavori senza giustificazione per tre riunioni consecutive decadono automaticamente (Regolamento di Organizzazione , Art.6)

ART. 7 – L’ ASSEMBLEA REGIONALE

E’ facoltà del Congresso costituire l’Assemblea Regionale come strumento di larga partecipazione di tutti i quadri e delegati eletti nei luoghi di lavoro con funzioni di analisi e progettazione politico-strategica, L’Assemblea è composta da un minimo di 200 ad un massimo di 300 componenti. I componenti del C.C.R. ne fanno parte di diritto.
L’Assemblea è eletta dal Congresso Regionale direttamente con voto palese, separato e successivo rispetto al C.C.R..
ART. 8 – COORDINAMENTI TERRITORIALI E ARTICOLAZIONE LOCALE
L’Esecutivo Regionale, su proposta della Segreteria Regionale, approva il regolamento che definisce le modalità di nomina dei coordinamenti territoriali, le norme per il loro funzionamento e ne regola ruolo, funzioni e rapporti con le strutture regionali.
Al fine di ottimizzare la capillarità dell’azione sindacale in Toscana, vengono confermati i Coordinamenti Territoriali , costituiti e disciplinati nel Regolamento di Organizzazione integralmente sopra richiamato.

ART. 8 BIS – COORDINATORI E RESPONSABILI TEMATICI

L’Esecutivo Regionale, su proposta della Segreteria Regionale, approva il regolamento che definisce le modalità di nomina dei Coordinatori/Coordinatrici– Responsabili tematici ed il loro funzionamento.
Quanto sopra viene disciplinato nel Regoalmento di Organizzazione UIL Toscana ingralmente richiamato.

Torna in alto