PARTE PRIMA costituzione, denominazione, sede, compiti, scopi (art. 1-2)
STATUTO DELLA UNIONE REGIONALE UIL TOSCANA APPROVATO DAL X CONGRESSO REGIONALE IN DATA 4 LUGLIO 2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL’ XI CONGRESSO REGIONALE IN DATA 6 GIUGNO 2018
ART. 1 – Denominazione e Sede
La Unione Regionale UIL TOSCANA è costituita, in via di associazione, da tutte le strutture statutarie UIL della regione (Camere Sindacali Territoriali, Sindacati di Categoria regionali e territoriali). La Unione Regionale UIL Toscana ha una struttura decentrata, politica ed organizzativa, articolata in Camere Sindacali Territoriali e Sindacati di Categoria regionali e territoriali. La Unione Regionale rappresenta la U.I.L. nel territorio ed è l’organismo primario di direzione e rappresentanza politica della U.I.L. nell’ambito della propria Regione. La sede della UIL Regionale Toscana è a Firenze.
ART. 2 – Scopi e Compiti La Unione Regionale UIL Toscana realizza l’unità organizzativa dei lavoratori di tutte le categorie nell’ambito della regione.
L’Unione Regionale è l’organismo primario di direzione politica della Confederazione nel territorio. Essa coordina, nella regione, tutte le organizzazioni sindacali aderenti alla UIL, ivi esistenti, svolgendo compiti analoghi a quelli che la UIL assolve su tutto il territorio nazionale in conformità degli scopi istitutivi indicati dallo statuto della UIL Nazionale ed inoltre promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi del Sindacato per la politica del territorio.
L’Unione Regionale in particolare svolge i seguenti compiti:
a) è la struttura sindacale fondamentale per gestire i rapporti ed il confronto con l’Ente Regione sia per i temi di sua diretta competenza (programmazione economica e politiche settoriali, piani di sviluppo e assetto del territorio, riforme e politiche sociali e socio-sanitarie, formazione dei bilanci poliennali) sia per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell’Ente Regione;
b) l’Unione Regionale è sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;
c)esamina e decide, con votazione del proprio Consiglio Confederale Regionale (C.C.R.), l’apertura e la dislocazione territoriale di nuove Camere Sindacali;
d) è la sede politica in cui si realizza la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali, con le piattaforme settoriali e territoriali nonché con le politiche rivendicative e contrattuali. D’accordo e unitamente con le strutture di categoria coordina e sostiene lo sviluppo della bilateralità nel settore dell’artigianato, le politiche e l’attività del comparto artigiano nel territorio;
e) l’Unione Regionale è la sede politica di verifica e di gestione dei flussi di informazione a livello provinciale e sulla politica degli investimenti, la riconversione e la ristrutturazione industriale, la politica attiva della manodopera (occupazione giovanile, lavoro a domicilio, CIG, formazione e qualificazione professionale, collocamento), la politica dei servizi, la legislazione economica e sociale di interesse regionale, la bilateralità ed il comparto artigianato;
f) svolge compiti di coordinamento ed orientamento sulle politiche organizzative delle Camere Sindacali Territoriali e delle Categorie Regionali;
g) svolge compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle Camere Sindacali Territoriali; promuove, in accordo con le C.S.T. competenti, la diffusione della presenza politica della 5 UIL nel territorio della regione (Camere sindacali Mandamentali e Comunali);
h)in stretto raccordo con la Struttura confederale nazionale competente, assume responsabilità politiche e di gestione inerenti la formazione sindacale;
i) attua un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività no-profit promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la U.R. può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati o partecipanti. Tali attività non si considerano commerciali ed usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Per questo la U.R. si conforma alle seguenti clausole: − divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione; − obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità; − la quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile;
k) definisce forme idonee di rapporti e di collaborazione con regioni di Paesi europei ed extraeuropei. Per la realizzazione di questi compiti l’Unione Regionale promuove gli strumenti definiti nell’art. 4 dello Statuto confederale nazionale.
Per tutte le controversie gestionali che si dovessero manifestare nelle C.S.T. e nei sindacati regionale e territoriali di categoria, l’U.R. è la prima istanza cui trasferire il confronto per la soluzione di tali problemi.
