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ART. 9 – Composizione del C.C.R.
Il Consiglio Confederale Regionale della UIL della Toscana è composto da un numero di membri compreso tra 71 e 101 eletti dal Congresso secondo le modalità che saranno definite dal C.C.R. in carica prima del Congresso stesso, purché compatibili con quanto stabilito in materia dal C.C. della UIL.

La composizione del C.C.R. dovrà essere espressiva del necessario equilibrio tra strutture di Categoria e Confederali Provinciali. Nel corso del quadriennio tra due congressi, il C.C.R. può votare a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti la cooptazione di altri membri, purché entro il limite massimo di membri sopra indicato.

Fanno inoltre parte del Comitato Centrale, con diritto di voto:

  • i Presidenti regionali di ITAL, ENFAP, CAAF, ADOC;
  • i responsabili regionali della CIQ e dell’Ufficio H;
  • il Presidente del Collegio dei Probiviri;
  • il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • i Presidenti del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali INPS di designazione UIL;
  • la Responsabile Regionale e i membri di segreteria del Coordinamento Regionale Donne. Partecipano altresì, con diritto di voto consultivo:
  • i Componenti del Collegio dei Probiviri;
  • i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • i Componenti del Comitato Regionale INPS designati dalla UIL;
  • i Responsabili Regionali degli altri enti, strutture ed associazioni collaterali della UIL;
  • le Responsabili Provinciali del Coordinamento Donne.

ART. 9 bis – Coordinamenti Territoriali interni all’Area Vasta

In ogni territorio viene costituito un coordinamento territoriale.

L’Esecutivo Regionale, su proposta della Segreteria Regionale, approva il regolamento che definisce le modalità di nomina dei coordinamenti territoriali, le norme per il loro funzionamento e ne regola ruolo, funzioni e rapporti con le strutture regionali.

I coordinatori territoriali, una volta nominati dalla Segreteria sulla base della procedura prevista dal regolamento approvato dall’Esecutivo, entrano a far parte di diritto dell’Esecutivo Regionale. I coordinatori territoriali, e gli altri componenti dei coordinamenti, una volta nominati dalla Segreteria sulla base della procedura prevista dal regolamento approvato dall’Esecutivo, entrano a far parte del C.C.R.

ART. 10 – Compiti del C.C.R.

Il Consiglio Confederale Regionale è l’organo di direzione politica e organizzativa della Unione Regionale della Toscana nel periodo che intercorre tra un Congresso e l’altro; è responsabile della attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l’applicazione; risponde della sua attività al Congresso dell’Unione Regionale della Toscana; può articolarsi in sezioni di studio e di lavoro.

Sono suoi compiti:

a) eleggere nel suo seno, con votazioni distinte, il Segretario Generale della Toscana, la Segreteria dell’Unione Regionale, il Tesoriere e l’Esecutivo Regionale, secondo le norme dì cui al presente statuto;
b) convocare il Congresso dell’Unione Regionale, nel quadro del calendario congressuale predisposto dal Comitato Centrale della UIL, e fissarne le modalità di svolgimento;
c) fissare le direttive generali dell’attività organizzativa e sindacale a livello regionale;
d) il C.C.R. ha facoltà di delegare all’Esecutivo Regionale, per casi particolari, i propri adempimenti

ART. 11 – Riunioni Consiglio Confederale Regionale

Il C.C.R. si riunisce, ordinariamente, tre volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qual volta la Direzione o la Segreteria Regionale lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il C.C.R. è convocato, di norma, dal Segretario Regionale che ne fissa la data, la località e l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto, con le modalità definite dal regolamento confederale. Le riunioni del C.C.R. sono valide quando è presente almeno il 50 % più uno dei suoi membri effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto o dallo statuto nazionale della UIL.

I membri del C.C.R. che si assentano senza giustificazione per tre riunioni consecutive decadono automaticamente e devono essere sostituiti dalla struttura che li aveva designati. I componenti dichiarati decaduti non possono essere rieletti prima della scadenza del mandato congressuale.

ART. 12 – Composizione e Compiti dell’Esecutivo Regionale

L’Esecutivo Regionale è l’organo esecutivo incaricato, tra l’altro, della attuazione dei deliberati del C.C.R. e risponde ad esso della sua attività. L’Esecutivo è eletto dal C.C.R. nel suo seno ed è composto da un numero di membri inferiore alla metà del numero dei componenti il C.C.R.. La definizione di tale numero è rimessa al C.C.R.. Sono compiti dell’Esecutivo Regionale:

a) promuovere lo sviluppo dell’Organizzazione;
b) trattare le questioni ad essa delegate dal C.C.R. e adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
c) fissare le direttive delle politiche sindacali, organizzative, dei servizi e gestionali, cui devono attenersi le strutture territoriali, di categoria e dei servizi;
d) approvare il rendiconto annuale consuntivo ed il preventivo di spesa;
e) vigilare sulle attività delle strutture dell’Organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
f) assicurare la piena ed efficace funzionalità dei coordinamenti territoriali e deliberare sull’apertura di nuove CSM e/o CSC;
g) amministrare, ove esista, il patrimonio dell’Unione Regionale;
h) deliberare, su proposta della Segreteria Regionale, sulla istituzione di servizi a livello regionale;
i) provvedere alla designazione dei rappresentanti dell’Organizzazione negli Enti, Commissioni ed organismi esterni, di competenza dell’U.R.;
k) discutere la relazione della Segreteria sull’attività degli Enti di cui al punto precedente, nonché discutere delle attività parasindacali e dei rappresentanti della UIL negli Enti e Commissioni di cui in precedenza;

l) l’Esecutivo Regionale ha facoltà di delegare alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari ed urgenti, proprie attribuzioni.

ART. 13 – Riunioni dell’Esecutivo Regionale

L’Esecutivo Regionale si riunisce in via ordinaria ogni 3 mesi ed in via straordinaria ogni qual volta la Segreteria Regionale lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dell’Esecutivo stesso. La convocazione è fatta dal Segretario Regionale che ne fissa la data, il luogo e l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto. Le riunioni dell’Esecutivo Regionale sono validamente costituite quando è presente almeno il 50% più uno dei membri effettivi.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto Nazionale della UIL. Ogni componente dell’Esecutivo Regionale ha il diritto di partecipare ai Congressi delle strutture territoriali e regionali di categoria e prendervi parola. I componenti dell’Esecutivo Regionale che si assentano senza giustificazione per tre riunioni consecutive decadono automaticamente e saranno sostituiti dal C.C.R..

ART. 13 bis – Assemblea Regionale

E’ costituita l’Assemblea Regionale come strumento di larga partecipazione di tutti i quadri e delegati eletti nei luoghi di lavoro con funzioni di analisi e progettazione politico-strategica. L’Assemblea è composta da un minimo di 200 ad un massimo di 300 componenti. I componenti del C.C.R. ne fanno parte di diritto. L’Assemblea è eletta dal Congresso Regionale direttamente con voto palese, separato e successivo rispetto al C.C.R..

ART. 14 – Compiti della Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è l’organo esecutivo dell’Unione Regionale UIL Toscana e Firenze.

Essa provvede all’esecuzione delle decisioni del Consiglio Confederale Regionale e dell’Esecutivo Regionale; assicura la gestione continuativa della UIL in Toscana e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza; adotta le procedura d’urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell’immagine, del ruolo e della presenza organizzata della U.I.L.. Viene fatto salvo l’obbligo di sottoporre tali provvedimenti all’esame dell’Organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto, per la necessaria ratifica.

Essa mantiene contatti permanenti con tutte le strutture dell’Organizzazione operanti nella regione; propone agli Organi competenti le candidature della U.I.L. per gli Enti e gli Istituti di emanazione confederale e per tutti gli incarichi di carattere esterno; predispone la relazione agli Organi della U.I.L. ed al Congresso confederale. La Segreteria Regionale sottopone all’esame dell’Esecutivo e del C.C.R. i problemi di loro competenza. La Segreteria Regionale ha la responsabilità e provvede al funzionamento di tutti i coordinamenti regionali e delle Commissioni di lavoro e ne coordina l’attività. Ogni componente della Segreteria Regionale ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso e riunione del Consiglio e dell’Esecutivo delle strutture territoriali confederali e regionali di categoria, nonché alle riunioni delle rispettive Segreterie, previo accordo con queste.

ART. 15 – Composizione della Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è composta dal Segretario Generale e da un minimo di 4 ad un massimo di 8 Segretari Regionali e provvede all’attribuzione, nel suo seno, degli incarichi operativi.

La Segreteria Regionale è collegiale, ferma restando la responsabilità individuale dei Segretari per i settori dì loro competenza.

La Segreteria Regionale può provvedere ad assegnare alla competenza di membri del C.C.R. esterni alla Segreteria stessa, quei settori che non potessero essere coperti dai Segretari Regionali. L’assegnazione di tali competenze dovrà essere ratificata dal C.C.R.. Per gli assegnatari è prevista la possibilità dì partecipare con voto consultivo ai lavori della Segreteria.

ART. 16 – Riunioni della Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale dovrà tenere almeno due riunioni mensili, normalmente programmate in giorni prefissati.

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