STATUTO DELLA UNIONE REGIONALE UIL TOSCANA APPROVATO DAL X CONGRESSO REGIONALE IN DATA 4 LUGLIO 2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL’ XI CONGRESSO REGIONALE IN DATA 6 GIUGNO 2018
ART. 1 – Denominazione e Sede
La Unione Regionale UIL TOSCANA è costituita, in via di associazione, da tutte le strutture statutarie UIL della regione (Camere Sindacali Territoriali, Sindacati di Categoria regionali e territoriali). La Unione Regionale UIL Toscana ha una struttura decentrata, politica ed organizzativa, articolata in Camere Sindacali Territoriali e Sindacati di Categoria regionali e territoriali. La Unione Regionale rappresenta la U.I.L. nel territorio ed è l’organismo primario di direzione e rappresentanza politica della U.I.L. nell’ambito della propria Regione. La sede della UIL Regionale Toscana è a Firenze.
ART. 2 – Scopi e Compiti La Unione Regionale UIL Toscana realizza l’unità organizzativa dei lavoratori di tutte le categorie nell’ambito della regione.
L’Unione Regionale è l’organismo primario di direzione politica della Confederazione nel territorio. Essa coordina, nella regione, tutte le organizzazioni sindacali aderenti alla UIL, ivi esistenti, svolgendo compiti analoghi a quelli che la UIL assolve su tutto il territorio nazionale in conformità degli scopi istitutivi indicati dallo statuto della UIL Nazionale ed inoltre promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi del Sindacato per la politica del territorio.
L’Unione Regionale in particolare svolge i seguenti compiti:
a) è la struttura sindacale fondamentale per gestire i rapporti ed il confronto con l’Ente Regione sia per i temi di sua diretta competenza (programmazione economica e politiche settoriali, piani di sviluppo e assetto del territorio, riforme e politiche sociali e socio-sanitarie, formazione dei bilanci poliennali) sia per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell’Ente Regione;
b) l’Unione Regionale è sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;
c)esamina e decide, con votazione del proprio Consiglio Confederale Regionale (C.C.R.), l’apertura e la dislocazione territoriale di nuove Camere Sindacali;
d) è la sede politica in cui si realizza la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali, con le piattaforme settoriali e territoriali nonché con le politiche rivendicative e contrattuali. D’accordo e unitamente con le strutture di categoria coordina e sostiene lo sviluppo della bilateralità nel settore dell’artigianato, le politiche e l’attività del comparto artigiano nel territorio;
e) l’Unione Regionale è la sede politica di verifica e di gestione dei flussi di informazione a livello provinciale e sulla politica degli investimenti, la riconversione e la ristrutturazione industriale, la politica attiva della manodopera (occupazione giovanile, lavoro a domicilio, CIG, formazione e qualificazione professionale, collocamento), la politica dei servizi, la legislazione economica e sociale di interesse regionale, la bilateralità ed il comparto artigianato;
f) svolge compiti di coordinamento ed orientamento sulle politiche organizzative delle Camere Sindacali Territoriali e delle Categorie Regionali;
g) svolge compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle Camere Sindacali Territoriali; promuove, in accordo con le C.S.T. competenti, la diffusione della presenza politica della 5 UIL nel territorio della regione (Camere sindacali Mandamentali e Comunali);
h)in stretto raccordo con la Struttura confederale nazionale competente, assume responsabilità politiche e di gestione inerenti la formazione sindacale;
i) attua un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività no-profit promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la U.R. può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati o partecipanti. Tali attività non si considerano commerciali ed usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Per questo la U.R. si conforma alle seguenti clausole: − divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione; − obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità; − la quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile;
k) definisce forme idonee di rapporti e di collaborazione con regioni di Paesi europei ed extraeuropei. Per la realizzazione di questi compiti l’Unione Regionale promuove gli strumenti definiti nell’art. 4 dello Statuto confederale nazionale.
Per tutte le controversie gestionali che si dovessero manifestare nelle C.S.T. e nei sindacati regionale e territoriali di categoria, l’U.R. è la prima istanza cui trasferire il confronto per la soluzione di tali problemi.
ART. 3 – Organi
Gli organi dell’Unione Regionale UIL Toscana sono:
a) il Congresso;
b) il Consiglio Confederale Regionale;
c) l’Esecutivo;
d) la Segreteria;
e) il Segretario Generale;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) il Collegio dei Probiviri.
ART. 4 – Il Congresso dell’Unione Regionale UIL Toscana
E’ il massimo organo direttivo della UIL Regionale della Toscana, cui spettano tutti i poteri deliberativi sulle materie di competenza regionale, è il Congresso. Sono suoi compiti particolari:
a) esaminare la relazione politica sull’attività svolta dal precedente congresso;
b) deliberare sull’indirizzo che deve seguire l’Unione Regionale nell’ambito del più ampio indirizzo stabilito dal Congresso Nazionale;
c) esaminare le politiche di bilancio e di indirizzo finanziario;
d) eleggere il Consiglio Confederale Regionale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità previste dai successivi articoli;
e) approvare lo Statuto Regionale;
f) eleggere i delegati al Congresso Nazionale della UIL
ART. 5 – Convocazione Congresso Unione Regionale UIL Toscana
Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni, in concomitanza con il Congresso Confederale, ed in via straordinaria ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei componenti il C.C.R. o da almeno un terzo degli iscritti alla Unione Regionale.
La data, la località e l’ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal C.C.R. almeno 6 mesi prima.
Il C.C.R. fissa altresì, di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati in proporzione al numero degli organizzati. Il Congresso è composto dai delegati delle Camere Sindacali Territoriali e delle Unioni Regionali di Categoria eletti dai rispettivi Congressi, oppure, ove non esistano Unioni Regionali di Categoria, dai delegati delle Unioni Territoriali di Categoria. Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del C.C.R., i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti del Collegio dei Probiviri. Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati da ogni delegato e con le modalità fissate nel successivo articolo 6. Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati tramite i delegati i due terzi degli iscritti ed in seconda convocazione quando sia rappresentato almeno un terzo degli stessi. Il Congresso, aperto da un componente del C.C.R. uscente delegato dalla Segreteria dell’Unione Regionale, procede all’elezione della Presidenza, delle altre cariche congressuali e della Commissione Verifica Poteri, prima di iniziare la discussione dell’O.d.G.
ART. 6 – Non cumulabilità delle deleghe
Non è ammesso il cumulo delle deleghe. Ciascun delegato al Congresso dell’Unione Regionale può essere titolare di una sola delega. In caso di impossibilità del delegato effettivo subentrerà il delegato supplente; solo in sede congressuale sarà possibile trasferire, sempre per cause di forza maggiore, e sentito il parere unanime della Commissione Verifica Poteri, la propria delega ad un altro delegato (una più un’altra).
In tal caso i due voti devono essere espressi contemporaneamente. Inoltre, al fine di evitare il cumulo delle deleghe, si richiamano in quanto compatibili i divieti contenuti nello Statuto Nazionale.
ART. 7 – Relazione della Segreteria
La Segreteria dell’Unione Regionale presenterà al Congresso una relazione generale sull’attività svolta dall’ultimo Congresso. La stessa verrà discussa e sottoposta all’approvazione del Congresso dell’Unione Regionale.
ART. 8 – Tesi Congressuali
Il Congresso si svolgerà sulle “Tesi Congressuali” approvate dal C.C. della UIL.
L’Unione Regionale potrà inviare risoluzioni di carattere generale su argomenti non compresi nelle tesi e proporre alle tesi stesse modifiche attraverso apposite risoluzioni da inviare alla Commissione Nazionale per le tesi entro 15 giorni dalla data di svolgimento del proprio Congresso che deve avere regolarmente approvate tali risoluzioni.
ART. 9 – Composizione del C.C.R.
Il Consiglio Confederale Regionale della UIL della Toscana è composto da un numero di membri compreso tra 71 e 101 eletti dal Congresso secondo le modalità che saranno definite dal C.C.R. in carica prima del Congresso stesso, purché compatibili con quanto stabilito in materia dal C.C. della UIL.
La composizione del C.C.R. dovrà essere espressiva del necessario equilibrio tra strutture di Categoria e Confederali Provinciali. Nel corso del quadriennio tra due congressi, il C.C.R. può votare a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti la cooptazione di altri membri, purché entro il limite massimo di membri sopra indicato.
Fanno inoltre parte del Comitato Centrale, con diritto di voto:
ART. 9 bis – Coordinamenti Territoriali interni all’Area Vasta
In ogni territorio viene costituito un coordinamento territoriale.
L’Esecutivo Regionale, su proposta della Segreteria Regionale, approva il regolamento che definisce le modalità di nomina dei coordinamenti territoriali, le norme per il loro funzionamento e ne regola ruolo, funzioni e rapporti con le strutture regionali.
I coordinatori territoriali, una volta nominati dalla Segreteria sulla base della procedura prevista dal regolamento approvato dall’Esecutivo, entrano a far parte di diritto dell’Esecutivo Regionale. I coordinatori territoriali, e gli altri componenti dei coordinamenti, una volta nominati dalla Segreteria sulla base della procedura prevista dal regolamento approvato dall’Esecutivo, entrano a far parte del C.C.R.
ART. 10 – Compiti del C.C.R.
Il Consiglio Confederale Regionale è l’organo di direzione politica e organizzativa della Unione Regionale della Toscana nel periodo che intercorre tra un Congresso e l’altro; è responsabile della attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l’applicazione; risponde della sua attività al Congresso dell’Unione Regionale della Toscana; può articolarsi in sezioni di studio e di lavoro.
Sono suoi compiti:
a) eleggere nel suo seno, con votazioni distinte, il Segretario Generale della Toscana, la Segreteria dell’Unione Regionale, il Tesoriere e l’Esecutivo Regionale, secondo le norme dì cui al presente statuto;
b) convocare il Congresso dell’Unione Regionale, nel quadro del calendario congressuale predisposto dal Comitato Centrale della UIL, e fissarne le modalità di svolgimento;
c) fissare le direttive generali dell’attività organizzativa e sindacale a livello regionale;
d) il C.C.R. ha facoltà di delegare all’Esecutivo Regionale, per casi particolari, i propri adempimenti
ART. 11 – Riunioni Consiglio Confederale Regionale
Il C.C.R. si riunisce, ordinariamente, tre volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qual volta la Direzione o la Segreteria Regionale lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Il C.C.R. è convocato, di norma, dal Segretario Regionale che ne fissa la data, la località e l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto, con le modalità definite dal regolamento confederale. Le riunioni del C.C.R. sono valide quando è presente almeno il 50 % più uno dei suoi membri effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto o dallo statuto nazionale della UIL.
I membri del C.C.R. che si assentano senza giustificazione per tre riunioni consecutive decadono automaticamente e devono essere sostituiti dalla struttura che li aveva designati. I componenti dichiarati decaduti non possono essere rieletti prima della scadenza del mandato congressuale.
ART. 12 – Composizione e Compiti dell’Esecutivo Regionale
L’Esecutivo Regionale è l’organo esecutivo incaricato, tra l’altro, della attuazione dei deliberati del C.C.R. e risponde ad esso della sua attività. L’Esecutivo è eletto dal C.C.R. nel suo seno ed è composto da un numero di membri inferiore alla metà del numero dei componenti il C.C.R.. La definizione di tale numero è rimessa al C.C.R.. Sono compiti dell’Esecutivo Regionale:
a) promuovere lo sviluppo dell’Organizzazione;
b) trattare le questioni ad essa delegate dal C.C.R. e adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
c) fissare le direttive delle politiche sindacali, organizzative, dei servizi e gestionali, cui devono attenersi le strutture territoriali, di categoria e dei servizi;
d) approvare il rendiconto annuale consuntivo ed il preventivo di spesa;
e) vigilare sulle attività delle strutture dell’Organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
f) assicurare la piena ed efficace funzionalità dei coordinamenti territoriali e deliberare sull’apertura di nuove CSM e/o CSC;
g) amministrare, ove esista, il patrimonio dell’Unione Regionale;
h) deliberare, su proposta della Segreteria Regionale, sulla istituzione di servizi a livello regionale;
i) provvedere alla designazione dei rappresentanti dell’Organizzazione negli Enti, Commissioni ed organismi esterni, di competenza dell’U.R.;
k) discutere la relazione della Segreteria sull’attività degli Enti di cui al punto precedente, nonché discutere delle attività parasindacali e dei rappresentanti della UIL negli Enti e Commissioni di cui in precedenza;
l) l’Esecutivo Regionale ha facoltà di delegare alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari ed urgenti, proprie attribuzioni.
ART. 13 – Riunioni dell’Esecutivo Regionale
L’Esecutivo Regionale si riunisce in via ordinaria ogni 3 mesi ed in via straordinaria ogni qual volta la Segreteria Regionale lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dell’Esecutivo stesso. La convocazione è fatta dal Segretario Regionale che ne fissa la data, il luogo e l’ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto. Le riunioni dell’Esecutivo Regionale sono validamente costituite quando è presente almeno il 50% più uno dei membri effettivi.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto Nazionale della UIL. Ogni componente dell’Esecutivo Regionale ha il diritto di partecipare ai Congressi delle strutture territoriali e regionali di categoria e prendervi parola. I componenti dell’Esecutivo Regionale che si assentano senza giustificazione per tre riunioni consecutive decadono automaticamente e saranno sostituiti dal C.C.R..
ART. 13 bis – Assemblea Regionale
E’ costituita l’Assemblea Regionale come strumento di larga partecipazione di tutti i quadri e delegati eletti nei luoghi di lavoro con funzioni di analisi e progettazione politico-strategica. L’Assemblea è composta da un minimo di 200 ad un massimo di 300 componenti. I componenti del C.C.R. ne fanno parte di diritto. L’Assemblea è eletta dal Congresso Regionale direttamente con voto palese, separato e successivo rispetto al C.C.R..
ART. 14 – Compiti della Segreteria Regionale
La Segreteria Regionale è l’organo esecutivo dell’Unione Regionale UIL Toscana e Firenze.
Essa provvede all’esecuzione delle decisioni del Consiglio Confederale Regionale e dell’Esecutivo Regionale; assicura la gestione continuativa della UIL in Toscana e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza; adotta le procedura d’urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell’immagine, del ruolo e della presenza organizzata della U.I.L.. Viene fatto salvo l’obbligo di sottoporre tali provvedimenti all’esame dell’Organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto, per la necessaria ratifica.
Essa mantiene contatti permanenti con tutte le strutture dell’Organizzazione operanti nella regione; propone agli Organi competenti le candidature della U.I.L. per gli Enti e gli Istituti di emanazione confederale e per tutti gli incarichi di carattere esterno; predispone la relazione agli Organi della U.I.L. ed al Congresso confederale. La Segreteria Regionale sottopone all’esame dell’Esecutivo e del C.C.R. i problemi di loro competenza. La Segreteria Regionale ha la responsabilità e provvede al funzionamento di tutti i coordinamenti regionali e delle Commissioni di lavoro e ne coordina l’attività. Ogni componente della Segreteria Regionale ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso e riunione del Consiglio e dell’Esecutivo delle strutture territoriali confederali e regionali di categoria, nonché alle riunioni delle rispettive Segreterie, previo accordo con queste.
ART. 15 – Composizione della Segreteria Regionale
La Segreteria Regionale è composta dal Segretario Generale e da un minimo di 4 ad un massimo di 8 Segretari Regionali e provvede all’attribuzione, nel suo seno, degli incarichi operativi.
La Segreteria Regionale è collegiale, ferma restando la responsabilità individuale dei Segretari per i settori dì loro competenza.
La Segreteria Regionale può provvedere ad assegnare alla competenza di membri del C.C.R. esterni alla Segreteria stessa, quei settori che non potessero essere coperti dai Segretari Regionali. L’assegnazione di tali competenze dovrà essere ratificata dal C.C.R.. Per gli assegnatari è prevista la possibilità dì partecipare con voto consultivo ai lavori della Segreteria.
ART. 16 – Riunioni della Segreteria Regionale
La Segreteria Regionale dovrà tenere almeno due riunioni mensili, normalmente programmate in giorni prefissati.
ART. 17 – Il Segretario Generale dell’Unione Regionale
Il Segretario Generale dell’Unione Regionale coordina i lavori dì Segreteria e rappresenta legalmente la UIL di fronte a terzi ed in giudizio. E’ facoltà del Segretario Generale, in assenza del Segretario Generale Aggiunto, indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento. ART. 18 – Compiti del Tesoriere Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.
ART. 18 – Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.
ART. 19 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi ed è eletto dal Congresso Regionale fra gli iscritti alla UIL nell’ambito della Toscana, che non rivestano cariche in altri organi confederali. Il Congresso elegge altresì 3 membri supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.
ART. 20 – Compiti del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri dell’Unione Regionale della Toscana è giudice di prima istanza avverso i provvedimenti disciplinari di competenza del Comitato Centrale Regionale. Il Collegio dei Probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.
ART. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi ed è eletto dal Congresso Regionale tra gli iscritti alla UIL nell’ambito della Toscana, che non abbiano cariche in altri organi confederali. Il Congresso elegge altresì 3 membri supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.
ART. 22 – Compiti dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare i documenti amministrativi della UIL Toscana e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria ed alla Direzione Regionale i miglioramenti che ritenga opportuni e segnalando le eventuali deficienze. Il Collegio redige annualmente e presenta al C.C.R., a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull’attività svolta. Il Collegio presenta altresì al Congresso Regionale una relazione sulla propria attività nel periodo tra un Congresso e l’altro.